Voto SI al referendum perché sono deluso dalla situazione politico-istituzionale del nostro paese e quindi credo che il sistema vada cambiato; il referendum costituzionale ci da l'occasione e l'opportunità di incidere personalmente, ognuno di noi, per incominciare ad avviare il processo di cambiamento.
Dal sito del Prof. Pietro Ichino prendo lo spunto del suo intervento a titolo "Gli argomenti del NO che spiegano perché votare SI" per avvalorare ulteriormente la mia decisione.
Oggetto referendario
CAPO I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Avvertenza: Il testo della legge
costituzionale e' stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda
votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20
gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente,
un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque
Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e' stato
redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1. (Funzioni delle Camere)
L'articolo 55
della Costituzione e' sostituito dal seguente: « Art. 55. - Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che
stabiliscono le modalita' di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra
donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati
rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati e' titolare del rapporto di
fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la
funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Il Senato
della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni
di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le
modalita' stabiliti dalla Costituzione, nonche' all'esercizio delle funzioni di
raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione
europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione
degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche
pubbliche e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto
delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri
sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a
verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. Il Parlamento si riunisce in
seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione ».
Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)
L'articolo 57
della Costituzione e' sostituito dal seguente: « Art. 57. - Il Senato della
Repubblica e' composto da novantacinque senatori rappresentativi delle
istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal
Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province
autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori
tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei
Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione puo' avere un numero di
senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di
Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro
popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei piu' alti resti. La durata del mandato dei senatori
coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono
stati eletti,in conformita' alle scelte espresse dagli elettori per i candidati
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalita'
stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le
Camere sono regolate le modalita' di attribuzione dei seggi e di elezione dei
membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche'
quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e
della composizione di ciascun Consiglio ».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)
All'articolo
59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Il
Presidente della Repubblica puo' nominare senatori cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono
essere nuovamente nominati ».
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