Sono nato a Salsomaggiore Terme (Parma) nel 1955 e risiedo a Piacenza. Sono sposato dal 1978 con Graziella.
Ho una figlia, Margherita, e una grande passione: la politica, che per me significa lavorare per costruire il futuro della nostra comunità.
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venerdì 24 maggio 2013

Autenticazione Liste elettorali - nuova sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2501 del 8.5.2013 stabilisce una interpretazione restrittiva dei soggetti politici abilitati ad autenticare le liste elettorali.
L'interessante sentenza del Consiglio di Stato n. 2501 del 8.5.2013 (allegata) con cui in via definitiva, dopo analogo provvedimento della commissione elettorale e del TAR di Parma, il Consiglio di Stato stesso confermava l'esclusione della mia Lista dalla consultazione elettorale del Comune di Salsomaggiore Terme, in quanto:"...non è  ritenuta conforme al paradigma normativo, l’autenticazione effettuata dall’assessore della Provincia di Parma, sig. Pier Luigi Ferrari, con riferimento alle firme di cui alla lista "Progetto per Salso" per le elezioni del Consiglio comunale di Salsomaggiore Terme....". Infatti, continua la sentenza:".. il consigliere dell’ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera; alla stregua di dette coordinate ermeneutiche, estensibili per identità di ratio anche all’assessore comunale o provinciale, gli organi politici, ai quali in via eccezionale la norma attribuisce questa potestà, possono  autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel rispetto dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale...." .
Il Consiglio di Stato ha, in via definitiva, sancito che, a differenza di quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno e da tante Prefetture, oltre ai pubblici ufficiali consueti (notai, segretari comunali, ecc), gli organi politici possono autenticare esclusivamente le liste dei propri organismi; quindi:
- Assessori e consiglieri regionali per le liste in lizza per le elezioni regionali (della loro Regione);
- Assessori e consiglieri provinciali per le liste in lizza per le elezioni provinciali (della loro Provincia);
- Assessori e consiglieri comunali per le liste in lizza per le elezioni comunali (del loro Comune);
- Presidente e consiglieri circoscrizionali (o le municipalità di Roma, ad esempio) per le liste in lizza per le elezioni  circoscrizionali (della loro sola Circoscrizione).
E' facilmente intuibile che, a seguito di tale, definitiva sentenza, ogni Lista che non è stata autenticata in conformità di tale principio è nulla, e chi ne ha titolo può appellarsi, nei 30 gg successivi alla proclamazione degli eletti, per farne dichiarare l'esclusione.

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